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Esiste un progetto di legge di mia iniziativa il cui titolo è Modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa. Questo progetto di legge è stato approvato all’unanimità in sede legislativa dalla Commissione Difesa della Camera il 4 marzo 2015. In entrambi i casi il relatore è stato l’on. Giorgio Zanin (Pd). Assegnato al Senato, in Commissione Difesa, l’11 settembre 2015, da allora non è mai stato calendarizzato né discusso.

La modifica del codice militare interviene su un particolare conflitto d’interessi, differito nel tempo, consistente nel fatto che ufficiali e dirigenti civili, impegnati durante il servizio in attività di procurement militare, possono di fatto transitare, una volta in congedo, alle dipendenze delle medesime imprese del comparto Difesa alle quali fino a poco prima hanno commissionato ordinativi. È evidente che ciò può nuocere alla correttezza dell’amministrazione, istituendo un legame troppo stretto fra Difesa e imprese. Sono le cosiddette revolving doors (porte girevoli): l’interessato esce da una porta, cioè l’amministrazione della Difesa, per entrare nell’altra, cioè l’impresa che produce per la Difesa, un fenomeno che in vari modi è oggetto di attenzione e correzione negli ordinamenti di alcuni Paesi occidentali (non in tutti).

Indagini conoscitive della Commissione Difesa, svolte durante la XVI e la XVII legislatura, avevano auspicato un intervento legislativo sulla materia, anche ai fini di attestare e consolidare l’affidabilità del comparto nazionale della Difesa in sede europea. La «legge Galli» ha quindi previsto — sotto il controllo e le sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza — un periodo di mora di tre anni tra l’abbandono del servizio e l’assunzione di incarichi ufficiali presso le imprese della Difesa.

La unanimità dei consensi delle forze politiche, e il via libera dallo stesso governo che ha consentito l’assegnazione alla sede legislativa in Commissione (circostanze entrambe non consuete per un provvedimento presentato da un deputato alla sua prima legislatura) testimoniano dell’equilibrio della norma, che non si presenta come punitiva e che anzi si pone l’obiettivo di affermare l’indipendenza e l’autonomia delle forze armate. Il dirottamento della legge su un binario morto, al Senato, dimostra il venir meno non tanto dell’urgenza del problema, né delle condizioni soggettive del proponente, quanto di un’aliquota della capacità del Parlamento di intervenire nelle questioni della Difesa.

Questo «insabbiamento» può infatti essere visto come una semplice «pigrizia» del Senato, ma è più verosimile che il governo e le forze politiche (probabilmente anche una parte di quelle di opposizione) nutrissero qualche segreta riserva quando apertamente davano il via libera alla legge, alla Camera, e si ripromettessero di bloccarla al Senato. Questo per la crescente tendenza dell’esecutivo (particolarmente dell’ambito militare) ad autonomizzarsi di fatto dal potere legislativo o a vederlo come un socio di minoranza nella gestione del potere. Del resto, le Camere vedono restringere il proprio peso politico anche a livello normativo: ad esempio, la legge sulle missioni militari all’estero accresce il ruolo del presidente del Consiglio affidandogli i decreti di copertura finanziaria (pur soggetti a parere obbligatorio delle Camere). Un trend politico al quale si può, forse, porre rimedio solo attraverso un nuovo protagonismo del Parlamento, del quale non si scorgono però le avvisaglie.

L’intervento è stato pubblicato in «MIL€X 2017. Primo rapporto annuale sulle spese militari italiane», pp. 75-76, a cura dell’Osservatorio sulle spese militari italiane.

 

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Modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti di assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte di ufficiali delle Forze armate che cessano dal servizio e di dirigenti civili del Ministero della difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di assicurare una maggiore integrazione europea nel settore della difesa, nonché una maggiore efficienza nel controllo dell’operato nel settore del procurement militare e il conseguente rafforzamento delle capacità tecnologiche e industriali nazionali attraverso la previsione di regole che garantiscano la più ampia affidabilità del sistema militare e industriale italiano nelle procedure relative all’approvvigionamento, alla manutenzione e all’ammodernamento di materiali e sistemi d’armamento, dopo l’articolo 982 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inseriti i seguenti:

«Art. 982-bis. – (Incompatibilità riguardanti il personale militare che abbia rivestito incarichi nei settori della programmazione dei sistemi d’arma e del procurement militare). — 1. Il militare che lascia il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d’armata e di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria, e durante il servizio, negli ultimi quindici anni, è stato impiegato, indipendentemente dal grado rivestito, anche temporaneamente, in attività collegabili o riconducibili all’individuazione o alla definizione dei requisiti operativi dei sistemi d’arma ovvero alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale non può, nei tre anni successivi alla data della cessazione dal servizio permanente, ricoprire cariche né esercitare funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o componente dell’organo di controllo, revisore, direttore generale o centrale né assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo o temporaneo presso società, imprese o enti operanti nel settore della difesa. Le disposizioni del primo periodo si applicano al personale ivi indicato anche qualora sia collocato in aspettativa o sospeso dall’impiego.

2. Ai fini del presente articolo, per società, imprese o enti operanti nel settore della difesa si intendono:

a) le società, le imprese o gli enti che forniscono sistemi d’arma complessi e prestazioni di integrazione dei medesimi;

b) le società, le imprese o gli enti che forniscono singoli apparati o sottosistemi dei sistemi d’arma di cui alla lettera a);

c) le società, le imprese o gli enti che producono componenti o prestano servizi per le società, imprese o enti di cui alla lettera a);

d) le società, le imprese o gli enti che operano nella manutenzione dei sistemi d’arma;

e) le società, le imprese o gli enti che prestano attività di consulenza alle società, imprese o enti di cui alle lettere a), b), c) e d).

3. Chiunque assume una delle cariche, funzioni o incarichi indicati al comma 1 in violazione del divieto ivi previsto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il quadruplo del valore del compenso complessivo annuo previsto per la carica, la funzione o l’incarico.

4. All’accertamento della violazione conseguono la decadenza dalla carica o funzione e l’interdizione dalla prosecuzione del rapporto di lavoro o dell’incarico incompatibile.

Art. 982-ter. – (Poteri di vigilanza e sanzione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione alle incompatibilità di cui all’articolo 982-bis). — 1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 982-bis e vigila sul rispetto del divieto ivi previsto.

2. Qualora accerti la violazione del divieto previsto all’articolo 982-bis, l’Autorità:

a) applica la sanzione prevista al citato articolo 982-bis, comma 3;

b) dichiara la decadenza dalla carica o funzione ovvero ordina alla società, impresa o ente la cessazione del rapporto di lavoro o dell’incarico ai sensi del citato articolo 982-bis, comma 4.

3. In caso di inottemperanza all’ordine di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, si applica alla società, impresa o ente la sanzione prevista dall’articolo 15, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

 

2. Le disposizioni di cui agli articoli 982-bis e 982-ter del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano assunto l’incarico di Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle Direzioni generali tecnico-amministrative del Ministero della difesa che operano nel settore del procurement militare.

 

3. Al personale di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dai medesimi articoli 982-bis e 982-ter del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotti dal comma 1 del presente articolo.